Art. 5

Indagini e consultazioni

In vigore dal 23 giu 2022
Indagini e consultazioni 1.   Di propria iniziativa o sulla base di una denuncia motivata di una parte interessata dell’Unione o di uno Stato membro, la Commissione può avviare un’indagine su una presunta misura o pratica di un paese terzo mediante la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tale avviso di apertura comprende la valutazione preliminare della Commissione relativa alla misura o pratica del paese terzo e invita le parti interessate e gli Stati membri a fornire alla Commissione tutte le informazioni pertinenti entro un termine prestabilito. La Commissione mette a disposizione uno strumento online sul suo sito web. Gli Stati membri e le parti interessate dell’Unione utilizzano tale strumento per presentare una denuncia motivata. 2.   Dopo la pubblicazione dell’avviso di cui al paragrafo 1, la Commissione invita il paese terzo interessato a presentare il proprio parere, fornire informazioni pertinenti e avviare consultazioni con la Commissione al fine di eliminare o porre rimedio alla presunta misura o pratica del paese terzo. La Commissione informa periodicamente gli Stati membri in merito ai progressi compiuti nell’indagine e nelle consultazioni in seno al comitato sugli ostacoli agli scambi istituito dall’ del regolamento (UE) 2015/1843. 3.   L’indagine e le consultazioni sono concluse entro un periodo di nove mesi dalla data della loro apertura. In casi giustificati, la Commissione può prorogare il termine di cinque mesi mediante la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e informando il paese terzo, le parti interessate e gli Stati membri in merito a tale proroga. 4.   Una volta concluse l’indagine e le consultazioni, la Commissione pubblica una relazione che illustra le conclusioni principali dell’indagine e le misure proposte. La Commissione presenta la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. 5.   La Commissione, qualora, in esito all’indagine, accerti che il paese terzo in questione non applica la presunta misura o pratica o che tale misura o pratica non dà luogo a gravi e ricorrenti restrizioni dell’accesso degli operatori economici, dei beni o servizi dell’Unione ai mercati degli appalti o delle concessioni del paese terzo, chiude l’indagine e pubblica un avviso di conclusione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 6.   La Commissione può sospendere l’indagine e le consultazioni in qualsiasi momento se il paese terzo interessato: a) adotta azioni correttive soddisfacenti per eliminare o correggere le gravi e ricorrenti restrizioni all’accesso di operatori economici, beni o servizi dell’Unione ai mercati degli appalti o delle concessioni del paese terzo, migliorando in tal modo il loro accesso; o b) si impegna nei confronti dell’Unione a interrompere o a eliminare gradualmente la misura o la pratica del paese terzo, anche mediante l’estensione dell’ambito di applicazione di un accordo esistente includendovi gli appalti pubblici, entro un termine ragionevole e in ogni caso non superiore a sei mesi dall’assunzione di tale impegno. 7.   La Commissione riprende l’indagine e le consultazioni in qualsiasi momento qualora concluda che le ragioni per la sospensione non siano più valide. 8.   La Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in caso di sospensione o ripresa dell’indagine e delle consultazioni.
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