Art. 13
Relazioni
In vigore dal 23 giu 2022
Relazioni
1. Entro il 30 agosto 2025 e successivamente almeno ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento e sui progressi compiuti nei negoziati internazionali avviati a norma del presente regolamento per quanto riguarda l’accesso per gli operatori economici dell’Unione ai mercati degli appalti pubblici o delle concessioni nei paesi terzi. Tale relazione è resa pubblica. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta, informazioni in merito all’applicazione delle misure a norma del presente regolamento, anche sul numero di procedure di appalto pubblico a livello centrale e subcentrale in cui è stata applicata una determinata misura IPI, sul numero di offerte ricevute da paesi terzi soggetti a tale misura IPI, nonché sui casi in cui è stata applicata una specifica deroga dalla misura IPI.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, mediante la banca dati Tenders electronic daily, l’applicazione delle misure IPI nell’ambito delle informazioni sulle aggiudicazioni degli appalti. La relazione contiene, per ciascuna procedura pertinente, informazioni sull’applicazione delle misure IPI, il numero di offerte ricevute da paesi terzi soggetti alla misura IPI pertinente, il numero di offerte per le quali sono state applicate l’esclusione dell’offerta o l’adeguamento dei punteggi e l’applicazione di specifiche deroghe alla misura IPI. La Commissione utilizza tali dati nelle sue relazioni periodiche di cui al presente articolo. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su sua richiesta, informazioni supplementari sull’applicazione delle misure previste dal presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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