Art. 14

Riesame

In vigore dal 23 giu 2022
Riesame Entro quattro anni dall’adozione di un atto di esecuzione o, se anteriore, entro il 30 agosto 2027, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione riesamina l’ambito di applicazione, il funzionamento e l’efficacia del presente regolamento e riferisce le sue conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio.
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Art. 14 Regolamento (UE) 2022/1031 — Riesame | Portale Normativo