Art. 14
Riesame
In vigore dal 23 giu 2022
Riesame
Entro quattro anni dall’adozione di un atto di esecuzione o, se anteriore, entro il 30 agosto 2027, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione riesamina l’ambito di applicazione, il funzionamento e l’efficacia del presente regolamento e riferisce le sue conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio.
Storico versioni
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