Art. 14 · Riesame

Art. 14

Riesame

In vigore dal 23 giu 2022
Riesame Entro quattro anni dall’adozione di un atto di esecuzione o, se anteriore, entro il 30 agosto 2027, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione riesamina l’ambito di applicazione, il funzionamento e l’efficacia del presente regolamento e riferisce le sue conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2022:1031:oj#art-14