Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 23 giu 2022
Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento stabilisce misure relative agli appalti non contemplati, destinate a migliorare l’accesso di operatori economici, beni e servizi dell’Unione ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dei paesi terzi. Fissa procedure che permettono alla Commissione di condurre indagini su presunte misure o pratiche di paesi terzi nei confronti degli operatori economici, dei beni e dei servizi dell’Unione e di avviare consultazioni con i paesi terzi in questione. Il presente regolamento prevede la possibilità per la Commissione di imporre misure IPI in relazione a tali misure o pratiche di paesi terzi per limitare l’accesso degli operatori economici, dei beni o dei servizi di paesi terzi alle procedure di appalto pubblico dell’Unione. 2.   Il presente regolamento si applica alle procedure di appalto pubblico rientranti nell’ambito di applicazione dei seguenti atti: a) direttiva 2014/23/UE; b) direttiva 2014/24/UE; c) direttiva 2014/25/UE. 3.   Il presente regolamento non pregiudica gli obblighi internazionali dell’Unione o le misure che gli Stati membri, le relative amministrazioni aggiudicatrici o i relativi enti aggiudicatori potrebbero adottare ai sensi degli atti di cui al paragrafo 2. 4.   Il presente regolamento si applica alle procedure di appalto pubblico avviate dopo la sua entrata in vigore. Una misura IPI si applica solo alle procedure di appalto pubblico rientranti nel suo ambito di applicazione e che sono state avviate tra il momento dell’entrata in vigore di tale misura e la sua scadenza, revoca o sospensione. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori includono un riferimento all’applicazione del presente regolamento e di qualsiasi misura IPI applicabile nei documenti di appalto pubblico per le procedure rientranti nell’ambito di applicazione di una misura IPI. 5.   I requisiti ambientali, sociali e del lavoro si applicano agli operatori economici conformemente alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE o ad altri atti normativi dell’Unione.
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