Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
i prodotti definiti dal regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (10)
Fonte: reg-2007-06-28-834 — art. 2 →sostanze, microrganismi o preparati, diversi dai mangimi e dalle premiscele che sono intenzionalmente aggiunti agli alimenti per animali o all'acqua al fine di svolgere, in particolare, una o più tra le funzioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3. b) «materie prime per mangimi»: i prodotti definiti all'articolo 2, lettera a), della direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi (13)
Fonte: reg-2003-09-22-1831 — art. 2 →