Definizione data dalla norma indicata.
lo stato, lo scopo stabilito nell’articolo 4 concesso dalla BCE ad un fabbricante che conferma la sua potenziale preparazione ad intraprendere un’attività di sicurezza dell’euro per un’attività di sicurezza dell’euro in relazione ad un elemento di sicurezza dell’euro
Fonte: dec-2008-05-15-3 — art. 1 →