REGOLAMENTO·n. 885·2 aprile 1985

Regolamento (UE) 1985/885

Regolamento (CEE) n. 885/85 della Commissione del 2 aprile 1985 relativo alle norme di qualità minima per le ciliege sciroppate che possono beneficiare dell'aiuto alla produzione

Vigente dal 2 aprile 1985 6 articoli 1 vigenze storicizzate
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Indice

Art. 1Art. 2Per la fabbricazione delle ciliege sciroppate debbono essere impiegati unicamente ciliege delle specie:Art. 31. Le ciliege sciroppate devono essere ciliege intere con o senza nocciolo. Ciascun contenitore deve contenere soltantoArt. 4Art. 5Art. 7
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