Art. 3

1. Le ciliege sciroppate devono essere ciliege intere con o senza nocciolo. Ciascun contenitore deve contenere soltanto

In vigore dal 2 apr 1985
- duroni, o - altre ciliege dolci, o - amarene. 2. Le ciliege sciroppate devono essere prive di materie estranee di origine non vegetale, nonché di sapori ed odori estranei. Le ciliege sciroppate contenenti ingredienti speciali si considerano prive di odori e sapori estranei se gli ingredienti impiegati non hanno odore e sapore anormali. 3. Le ciliege sciroppate debbono essere praticamente prive di materie estranee di origine vegetale, frutti difettosi e frutti danneggiati meccanicamente. Le ciliege sciroppate snocciolate devono inoltre, in proporzione elevata, non contenere ciliege con nocciolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:885:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo