Art. 2

Per la fabbricazione delle ciliege sciroppate debbono essere impiegati unicamente ciliege delle specie:

In vigore dal 2 apr 1985
- Prunus avium L. (duroni ed altre ciliege dolci) e - Prunus cerasus L. (amarene). Il materiale di base deve essere sano, pulito e adatto alla trasformazione. Il materiale di base, prima di essere utilizzato per la lavorazione di ciliege sciroppate, può essere stato refrigerato, congelato o trattato mediante determinate sostanze auriformi per prevenirne temporaneamente la fermentazione.
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