Art. 1
In vigore dal 2 apr 1985
Il presente regolamento stabilisce i requisiti di qualità minima cui debbono soddisfare le ciliege sciroppate quali sono definite all', paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1599/84, per poter beneficiare dell'aiuto alla produzione previsto dall', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 516/77.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:885:oj#art-1