REGIO DECRETO·n. 1368·3 maggio 1883
Che istituisce in Todi una scuola pratica di agricoltura.
Vigente dal 23 giugno 1883 12 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la nota 30 maggi
Art. 2La durata del corso, le materie d'insegnamento, le condizioni per l'ammissione degli alunn
Art. 3Questo Consiglio è composto di un delegato del Ministero di Agricoltura, Industria e Comme
Art. 4Il Consiglio discute ed approva, anno per anno, il conto consuntivo ed il bilancio prevent
Art. 5Il Consiglio didattico è composto degli insegnanti, e presieduto dal direttore.
Art. 6Questo Consiglio approva i programmi dell'insegnamento così teorico come pratico; stabilis
Art. 7Il governo della Scuola e dell'azienda è conferito al direttore.
Art. 8Il direttore presenta alla fine dell'anno al Consiglio amministrativo il conto consuntivo
Art. 9È deferita al Governo, per effetto degli accordi intervenuti cogli altri corpi fondatori,
Art. 10Alle spese d'istituzione provvedono: il Governo, con lire 8000; la Congregazione di carità
Art. 11Alle spese di mantenimento annuo provvedono: il Governo, con lire 6000; la provincia dell'
Art. 12Le somme a carico dello Stato sono prelevate da quelle inscritte nel bilancio del Minister