Art. 10
In vigore dal 8 lug 1883
Alle spese d'istituzione provvedono: il Governo, con lire 8000; la Congregazione di carità di Todi, amministratrice dell'Opera pia Santa Maria della Consolazione, per quanto altro occorre.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1883-05-03;1368#art-10