Art. 11
In vigore dal 8 lug 1883
Alle spese di mantenimento annuo provvedono: il Governo, con lire 6000; la provincia dell'Umbria, con lire 3000; la Congregazione di carità di Todi, amministratrice dell'Opera pia Santa Maria della Consolazione, con lire 7000.
La Congregazione di carità cede inoltre, in uso, il fabbricato Montecristo ed i terreni annessi; e può disporre di posti gratuiti, il cui numero è determinato nel regolamento di che all'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1883-05-03;1368#art-11