Art. 1
In vigore dal 8 lug 1883
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la nota 30 maggio 1879, n. 9328, del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio al prefetto dell'Umbria, per la istituzione di una Scuola pratica di agricoltura in quella provincia;
Viste le deliberazioni 4 novembre 1882 della Congregazione di carità di Todi e 12 dicembre 1882 del Consiglio provinciale dell'Umbria;
Vista la legge 11 marzo 1883, n. 1229 (Serie 3ª), per l'approvazione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'anno 1883;
Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,
Abbiamo decretato e decretiamo:
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È istituita in Todi (Umbria), presso l'Opera pia Santa Maria della Consolazione, amministrata da quella Congregazione di carità, una Scuola pratica di agricoltura, intesa a formare abili agricoltori, fattori, castaldi, ecc.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1883-05-03;1368#art-1