Art. 3
In vigore dal 8 lug 1883
Questo Consiglio è composto di un delegato del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, di un delegato della provincia dell'Umbria, di quattro delegati della Congregazione di carità di Todi, amministratrice dell'Opera pia Santa Maria della Consolazione, e del direttore della Scuola.
Può essere autorizzato ad avere un suo delegato nel Consiglio qualsiasi altro Ente morale il quale contribuisca nelle spese di mantenimento della Scuola, con un assegno fisso annuo non inferiore a lire mille.
I consiglieri elettivi durano in ufficio due anni; si rinnovano per metà ogni anno; sono rieleggibili; fra essi il Consiglio sceglie il presidente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1883-05-03;1368#art-3