REGIO DECRETO·n. 1446·19 aprile 1883
Che istituisce in Nulvi una scuola pratica di agricoltura.
Vigente dal 11 luglio 1883 12 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la nota 20 febbr
Art. 2La durata del corso, le materie d'insegnamento, le condizioni per l'ammissione degli alunn
Art. 3Questo Consiglio è composto d'un delegato del Ministero di Agricoltura, Industria e Commer
Art. 4Il Consiglio discute ed approva, anno per anno, il conto consuntivo ed il bilancio prevent
Art. 5Il Consiglio didattico è composto degli insegnanti e presieduto dal direttore.
Art. 6Questo Consiglio approva i programmi dell'insegnamento cosi teorico come pratico; stabilis
Art. 7Il governo della Scuola e dell'azienda è conferito al direttore.
Art. 8Il direttore presenta alla fine dell'anno al Consiglio amministrativo il conto consuntivo
Art. 9È deferita al Governo, per effetto degli accordi intervenuti cogli altri Corpi fondatori,
Art. 10Nelle spese di istituzione contribuiscono: il Governo con lire 10,000; la provincia di Sas
Art. 11Nelle spese di mantenimento annuo contribuiscono il Governo per due quinti fino alla conco
Art. 12Le gemme a carico dello Stato sono prelevate da quelle iscritte nel bilancio del Ministero