Art. 3
In vigore dal 26 lug 1883
Questo Consiglio è composto d'un delegato del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, d'un delegato della provincia di Sassari, d'un delegato del comune di Sassari, d'un delegato del comune di Nulvi e del direttore della Scuola.
I consiglieri elettivi durano in ufficio due anni, si rinnovano per metà ogni anno, sono rieleggibili. Tra essi il Consiglio sceglie il presidente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1883-04-19;1446#art-3