Art. 3

In vigore dal 26 lug 1883
Questo Consiglio è composto d'un delegato del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, d'un delegato della provincia di Sassari, d'un delegato del comune di Sassari, d'un delegato del comune di Nulvi e del direttore della Scuola. I consiglieri elettivi durano in ufficio due anni, si rinnovano per metà ogni anno, sono rieleggibili. Tra essi il Consiglio sceglie il presidente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1883-04-19;1446#art-3

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Art. 3 Che istituisce in Nulvi una scuola pratica di agricoltura. — Testo vigente | Portale Normativo