Art. 9
In vigore dal 26 lug 1883
È deferita al Governo, per effetto degli accordi intervenuti cogli altri Corpi fondatori, la nomina degli insegnanti e del direttore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1883-04-19;1446#art-9