Art. 11
In vigore dal 26 lug 1883
Nelle spese di mantenimento annuo contribuiscono il Governo per due quinti fino alla concorrenza di lire 7000; il comune di Sassari per lire 400; la provincia di Sassari per il resto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1883-04-19;1446#art-11