Art. 12

In vigore dal 26 lug 1883
Le gemme a carico dello Stato sono prelevate da quelle iscritte nel bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 aprile 1883. UMBERTO. Berti. Visto, Il Guardasigilli: G. Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1883-04-19;1446#art-12

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