REGIO DECRETO·n. 1266·22 marzo 1883
Che istituisce una scuola pratica di agricoltura in Imola
Vigente dal 27 aprile 1883 12 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la nota 21 maggi
Art. 2La durata del corso, le materie d'insegnamento, le condizioni per l'ammissione degli alunn
Art. 3Questo Consiglio è composto di 2 delegati del Ministero di Agricoltura, Industria e Commer
Art. 4Il Consiglio discute ed approva, anno per anno, il conto consuntivo ed il bilancio prevent
Art. 5Il Consiglio didattico è composto degli insegnanti e presieduto dal direttore.
Art. 6Questo Consiglio approva i programmi dell'insegnamento cosi teorico come pratico; stabilis
Art. 7Il governo della Scuola e dell'azienda è conferito al direttore.
Art. 8Il direttore presenta alla fine dell'anno scolastico al Consiglio amministrativo il conto
Art. 9È deferita al Governo, per effetto degli accordi intervenuti cogli altri Corpi fondatori,
Art. 10Nelle spese di istituzione contribuiscono: il Governo con lire 10,000; la provincia di Bol
Art. 11Nelle spese di mantenimento contribuiscono: il Governo per 2/5, fino alla concorrenza di l
Art. 12Le somme a carico dello Stato sono prelevate da quelle iscritte nel bilancio del Ministero