Art. 3

In vigore dal 12 mag 1883
Questo Consiglio è composto di 2 delegati del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, di 2 della provincia di Bologna, di 2 del comune di Imola e del direttore della Scuola. I consiglieri elettivi durano in ufficio 2 anni; si rinnovano per metà ogni anno; sono rieleggibili; fra essi il Consiglio sceglie il presidente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1883-03-22;1266#art-3

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