Art. 4
In vigore dal 12 mag 1883
Il Consiglio discute ed approva, anno per anno, il conto consuntivo ed il bilancio preventivo presentati dal direttore; cura la gestione della Scuola in conformità del bilancio approvato; la rappresenta nei rapporti amministrativi coi Corpi fondatori e contribuenti; nomina, sulla proposta del direttore il personale tecnico inferiore e quello di servizio; invia annualmente al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, entro due mesi dalla chiusura dell'anno scolastico, una relazione sull'andamento amministrativo della Scuola, il conto consuntivo per l'annata trascorsa ed il bilancio preventivo per la successiva, regolarmente approvati. È fatta facoltà al Consiglio di proporre quei provvedimenti che reputerà più utili alla Scuola e di dare il suo giudizio intorno agli insegnanti ed agli alunni, ove ne sia il caso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1883-03-22;1266#art-4