Art. 2

In vigore dal 12 mag 1883
La durata del corso, le materie d'insegnamento, le condizioni per l'ammissione degli alunni, il ruolo e gli assegni del personale direttivo, insegnante, tecnico e di servizio, sono determinati in apposito regolamento. Questo regolamento verrà approvato dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, udito il Comitato di agricoltura ed il Consiglio d'amministrazione della Scuola.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1883-03-22;1266#art-2

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