Art. 11
In vigore dal 12 mag 1883
Nelle spese di mantenimento contribuiscono: il Governo per 2/5, fino alla concorrenza di lire 7500; la provincia di Bologna ed il comune di Imola in parti uguali per gli altri 3/5.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1883-03-22;1266#art-11