LEGGE COSTITUZIONALE·n. 1·23 febbraio 1972
Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia.
Vigente dal 7 marzo 1972 8 articoli 1 vigenze storicizzate
Consulta onlineIndice
Art. 1La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei risp
Art. 2L'articolo 18 dello Statuto speciale per la Sardegna, l'articolo 18 dello Statuto speciale
Art. 3L'articolo 21 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige è sostituito dal seguente:
Art. 4Finché non sia riunita la nuova Assemblea regionale siciliana e non siano riuniti i nuovi
Art. 5Il primo comma dell'articolo 42 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige è sostit
Art. 6Il secondo comma dell'articolo 43 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige è sost
Art. 7Il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 24 dello Statuto speciale per il Tren
Art. 8Le disposizioni contenute nell'articolo 1 si applicano all'Assemblea regionale siciliana c