Art. 8
In vigore dal 22 mar 1972
Le disposizioni contenute nell' si applicano all'Assemblea regionale siciliana che sia in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale.
Le disposizioni contenute negli si applicano rispettivamente ai Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Friuli-Venezia Giulia, al Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige ed ai Consigli provinciali di Trento e di Bolzano che siano in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 febbraio 1972
LEONE
ANDREOTTI - RUMOR
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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