Art. 7

In vigore dal 22 mar 1972
Il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 24 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige sono sostituiti dai seguenti: "Il presidente ed il vice presidente durano in carica due anni e mezzo. Nei primi trenta mesi del funzionamento del Consiglio regionale il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana ed il vice presidente tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca; per il successivo periodo il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti a quest'ultimo gruppo ed il vice presidente tra quelli appartenenti al primo gruppo. In caso di dimissioni o di morte del presidente del Consiglio regionale o di sua cessazione dalla carica per altra causa, il Consiglio provvede alla elezione del nuovo presidente, da scegliere nel gruppo linguistico al quale apparteneva il presidente uscente. La nomina deve avvenire nella prima successiva seduta ed è valida fino alla scadenza dei due anni e mezzo in corso".
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1972-02-23;1#art-7

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Art. 7 Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia. — Testo vigente | Portale Normativo