Art. 3
In vigore dal 22 mar 1972
L'articolo 21 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige è sostituito dal seguente:
"Il Consiglio regionale dura in carica cinque anni.
La sua attività si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle città di Trento e Bolzano.
Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal presidente della Giunta regionale non meno di trenta e non più di quarantacinque giorni prima della scadenza del quinquennio, e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio stesso.
Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della Giunta regionale in carica".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1972-02-23;1#art-3