Art. 1

In vigore dal 22 mar 1972
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato; Nessuna richiesta di referendum costituzionale è stata presentata; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge costituzionale: . Il secondo ed il terzo comma dell' dello Statuto della Regione siciliana sono sostituiti dai seguenti: "L'Assemblea regionale è eletta per cinque anni. Le elezioni della nuova Assemblea regionale sono indette dal presidente della Regione, non meno di trenta e non più di quarantacinque giorni prima della scadenza del quinquennio e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio stesso. La nuova Assemblea si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della Regione in carica. I deputati regionali rappresentano l'intera Regione".
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1972-02-23;1#art-1

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