LEGGE COSTITUZIONALE·n. 2·9 febbraio 1963
Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione.
Vigente dal 12 febbraio 1963 5 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggio
Art. 2L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il Senato della Repubblica è
Art. 3L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati e il S
Art. 4Fino all'entrata in vigore dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia dai
Art. 5La presente legge costituzionale, entra in vigore con la prima convocazione dei comizi ele