Art. 3

In vigore dal 27 feb 1963
L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra".
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-02-09;2#art-3

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