Art. 5

In vigore dal 27 feb 1963
La presente legge costituzionale, entra in vigore con la prima convocazione dei comizi elettorali successiva alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 febbraio 1963 SEGNI FANFANI - BOSCO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-02-09;2#art-5

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