Art. 2

In vigore dal 27 feb 1963
L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette. La Valle d'Aosta ha un solo senatore. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente - comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti".
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-02-09;2#art-2

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