Art. 4

In vigore dal 27 feb 1963
Fino all'entrata in vigore dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia dai trecentoquindici seggi di senatore da assegnare alle Regioni, saranno previamente detratti i tre seggi di senatore previsti dall' della, legge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1.
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