LEGGE·n. 489·26 novembre 1993
Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli istituti medesimi.
Legge 26/11/1993, n. 489
Vigente dal 26 novembre 1993 3 articoli 1 vigenze storicizzate
Consulta onlineIndice
Richiamato da 21 norme
Regolamento recante condizioni e modalita' di concessione di anticipazioni fin…art. 1Regolamento recante condizioni e modalita' di concessione di anticipazioni fin…art. 5Regolamento recante modalita', condizioni e tempi dell'intervento agevolativo …art. 1Regolamento recante modalita', condizioni e tempi dell'intervento agevolativo …art. 6Regolamento recante condizioni e modalita' di concessione di anticipazioni fin…art. 1Regolamento recante condizioni e modalita' di concessione di anticipazioni fin…art. 5Regolamento recante condizioni e modalita' di concessione della garanzia e di …art. 1Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanzi…art. 41Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.art. 22Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.art. 156Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, co…art. 14Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, co…art. 20Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11,…art. 1Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11,…art. 13Modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo un…art. 36Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.art. 54Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.art. 45Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli…art. 1Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli…art. 5Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato …art. 65Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati.art. 21