Titolo II

Art. 13

Plusvalenze

In vigore dal 12 ago 2003
1. Per le fondazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche nè alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze derivanti dal trasferimento delle azioni detenute nella Società bancaria conferitaria, se il trasferimento avviene entro il 31 dicembre 2005. Non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche nè dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze derivanti dal trasferimento, entro lo stesso termine, delle azioni detenute nella medesima Società bancaria conferitaria, realizzate dalla società nella quale la fondazione, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-17;153#art-13

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