Titolo I
Art. 8
Destinazione del reddito
In vigore dal 5 apr 2001
1. Le fondazioni destinano il reddito secondo il seguente ordine:
a) spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed allattività svolta dalla singola fondazione;
b) oneri fiscali;
c) riserva obbligatoria, nella misura determinata dallAutorità di vigilanza;
d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, lammontare minimo di reddito stabilito dallAutorità di vigilanza ai sensi dellarticolo 10, ai settori rilevanti;
e) eventuali altri fini statutari, reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto o dallAutorità di vigilanza;
e-bis) acquisto, secondo parametri fissati dallAutorità di vigilanza, su richiesta delle singole istituzioni scolastiche, di prodotti editoriali da devolvere agli istituti scolastici pubblici e privati nellambito del territorio nel quale opera la fondazione con il vincolo che tali istituti utilizzino i medesimi prodotti editoriali per attuare azioni a sostegno della lettura tra gli studenti e favorire la diffusione della lettura dei giornali quotidiani nelle scuole;
f) erogazioni previste da specifiche norme di legge.
2. Resta salvo quanto disposto dallarticolo 5, comma 3.
3. È fatto divieto alle fondazioni di distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, con esclusione dei compensi previsti dallarticolo 4, comma 1, lettera b).
4. Ai fini dei titoli I e V del presente decreto si intende per reddito lammontare dei ricavi, delle plusvalenze e di ogni altro provento comunque percepiti dalla fondazione. Concorrono in ogni caso alla determinazione del reddito le quote di utili realizzati dalle società strumentali controllate dalla fondazione ai sensi dellarticolo 6, comma 1, ancorchè non distribuiti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-17;153#art-8