Titolo I
Art. 5
Patrimonio
In vigore dal 1 gen 2002
1. Il patrimonio della fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità. Le fondazioni, nell'amministrare il patrimonio, osservano criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata.
2. La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attività della fondazione, ovvero può essere affidata a intermediari abilitati, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
In quest'ultimo caso le spese di gestione sono comprese fra quelle di funzionamento detraibili a norma dell', comma 1, lettera a). L'affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri di scelta rispondenti all'esclusivo interesse della fondazione.
3. Il patrimonio è incrementato dalla riserva prevista dall', comma 1, lettera c), nonché dalle altre componenti di cui all', comma 4.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-17;153#art-5