Titolo I

Art. 5

Patrimonio

In vigore dal 1 gen 2002
1. Il patrimonio della fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità. Le fondazioni, nell'amministrare il patrimonio, osservano criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata. 2. La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attività della fondazione, ovvero può essere affidata a intermediari abilitati, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In quest'ultimo caso le spese di gestione sono comprese fra quelle di funzionamento detraibili a norma dell', comma 1, lettera a). L'affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri di scelta rispondenti all'esclusivo interesse della fondazione. 3. Il patrimonio è incrementato dalla riserva prevista dall', comma 1, lettera c), nonché dalle altre componenti di cui all', comma 4.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-17;153#art-5

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Patrimonio (Art. 5 Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461.) — Testo vigente | Portale Normativo