Titolo III

Art. 14

Soggetti e oggetto degli scorpori

In vigore dal 15 giu 1999
1. Le Società conferitarie possono procedere a operazioni di scorporo, mediante scissione o retrocessione a favore della fondazione o della società conferente, ovvero della società nella quale la fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società bancaria conferitaria, dei beni non strumentali, nonché delle partecipazioni non strumentali, ricevuti per effetto di conferimenti. La retrocessione è effettuata mediante assegnazione, liquidazione, cessione diretta o, per i beni immobili, anche mediante apporto a favore di Fondi immobiliari, secondo le disposizioni degli . 2. Ai fini del comma 1, si considerano non strumentali i beni materiali diversi da quelli iscritti nel registro dei beni ammortizzabili di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e le partecipazioni in società diverse da quelle che, ai sensi dell'articolo 59 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell'attività delle società del gruppo bancario di cui all'articolo 60 del medesimo testo unico, comprese quelle di gestione di immobili e di servizi anche informatici. 3. Se le partecipazioni previste al comma 1 sono state annullate per effetto di operazioni di fusione o di scissione, le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai beni della società fusa o incorporata ovvero con riferimento alle partecipazioni ricevute a seguito della fusione o scissione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-17;153#art-14

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