Titolo III

Art. 18

Apporto di beni immobili a fondi immobiliari

In vigore dal 15 giu 1999
1. Le Società conferitarie possono effettuare la retrocessione prevista all', comma 1, mediante apporto di beni immobili a favore di fondi immobiliari e attribuzione diretta delle relative quote alla fondazione o alla società conferente ovvero alla società nella quale la fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società bancaria conferitaria. 2. L'apporto previsto al comma 1 è deliberato con le modalità stabilite all' e produce gli effetti contabili e fiscali ivi previsti per le operazioni di scorporo realizzate mediante assegnazione. Il soggetto al quale sono attribuite le quote assume, quale valore fiscale delle quote ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni nella Società conferitaria annullate, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti. 3. L'apporto di cui al comma 1 è consentito, in deroga alle disposioni che regolano i fondi immobiliari, esclusivamente nei casi contemplati dal presente decreto, deve essere previsto nel regolamento del fondo immobiliare ed è sottoposto all'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza. La relazione degli esperti, da redigersi in conformità al disposto dell'articolo 2501-quinquies del codice civile, deve essere predisposta anche per conto della società di gestione del fondo immobiliare che intende ricevere l'apporto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-17;153#art-18

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