Titolo III
Art. 19
Apporto di beni immobili da parte di fondazioni
In vigore dal 15 giu 1999
1. Le fondazioni, possono sottoscrivere quote di fondi immobiliari mediante apporto di beni immobili o di diritti reali su immobili nel termine previsto dall', comma 3.
2. All'apporto effettuato da fondazioni ai sensi del comma 1, si applica il regime indicato all', commi 2 e 3, fatta eccezione per i richiami agli adempimenti contemplati nell', comma 1. La fondazione assume, quale valore fiscale delle quote ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto degli immobili apportati, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-17;153#art-19