Titolo III
Art. 19
19 / 31Apporto di beni immobili da parte di fondazioni
In vigore dal 15 giu 1999
1. Le fondazioni, possono sottoscrivere quote di fondi immobiliari mediante apporto di beni immobili o di diritti reali su immobili nel termine previsto dall', comma 3.
2. All'apporto effettuato da fondazioni ai sensi del comma 1, si applica il regime indicato all', commi 2 e 3, fatta eccezione per i richiami agli adempimenti contemplati nell', comma 1. La fondazione assume, quale valore fiscale delle quote ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto degli immobili apportati, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-17;153#art-19