Art. 19 · Apporto di beni immobili da parte di fondazioni
Titolo III

Art. 19

19 / 31

Apporto di beni immobili da parte di fondazioni

In vigore dal 15 giu 1999
1. Le fondazioni, possono sottoscrivere quote di fondi immobiliari mediante apporto di beni immobili o di diritti reali su immobili nel termine previsto dall', comma 3. 2. All'apporto effettuato da fondazioni ai sensi del comma 1, si applica il regime indicato all', commi 2 e 3, fatta eccezione per i richiami agli adempimenti contemplati nell', comma 1. La fondazione assume, quale valore fiscale delle quote ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto degli immobili apportati, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-17;153#art-19