Capo II

Art. 14

Disposizioni generali

In vigore dal 1 lug 2025
1. Il soggetto gestore del Fondo di cui all' della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde, a valere sulle disponibilità del predetto Fondo, contributi agli interessi ai soggetti di cui all' del presente decreto a fronte di operazioni di finanziamento di crediti anche nella forma di locazione finanziaria, relativi a esportazioni di merci, prestazioni di servizi, nonché esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero. Sono ammissibili ai contributi agli interessi le operazioni di finanziamento di crediti all'esportazione realizzate sotto forma di credito fornitore con smobilizzi anche di fatture commerciali a tasso fisso o variabile. 2. I contributi agli interessi possono essere estesi anche ai finanziamenti relativi alla fase di approntamento della fornitura a fronte di titoli di credito rilasciati dal debitore estero, o di altra idonea documentazione, prima della effettiva esportazione. 3. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205. La tipologia e le caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo e Le condizioni e le modalità della concessione dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 4. Salvo quant'altro previsto dall' della legge 26 novembre 1993, n. 489, i membri dell'organismo che delibera in materia agevolativa non possono essere dipendenti del soggetto gestore o di società controllata dallo stesso o essere membri dei competenti organi statutari del suddetto gestore o delle società anzidette. Al predetto organismo possono partecipare senza diritto di voto i soggetti a ciò designati dal soggetto gestore.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;143#art-14

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