Capo I

Art. 11

Disposizioni concernenti il personale

In vigore dal 1 gen 2004
1. Al personale dell'Istituto si applicano le norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle imprese di assicurazione. 2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326. 3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326. 4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326.

Note all'articolo

  • Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto (con l'art. 6, comma 24) che i commi 2, 3 e 4 del presente articolo sono abrogati, ma continuano ad essere applicati sino alla data di approvazione dello statuto della SACE S.p.A.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;143#art-11

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Disposizioni concernenti il personale (Art. 11 Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.) — Testo vigente | Portale Normativo