Capo I

Art. 7

Disposizioni sull'attività dell'Istituto

In vigore dal 1 gen 2004
1. Dalla data del pagamento, l'Istituto è surrogato nel rapporto assicurato o garantito nei limiti della quota per la quale è stato liquidato l'indennizzo od onorata la garanzia. Con il consenso del titolare del rapporto assicurato o garantito, l'Istituto è altresì costituito mandatario, senza obbligo di rendiconto, per l'eventuale restante quota ed ogni altro diritto discendente o comunque connesso ai sinistri indennizzati o ai crediti per i quali siano state onorate le garanzie prestate, fermo restando l'obbligo dell'Istituto di fornire, ai titolari del rapporto assicurativo o del credito parzialmente garantito, ogni opportuna informazione e di rimettere tempestivamente le somme recuperate, per le quote di loro spettanza, e per ogni altro diritto discendente o comunque connesso ai sinistri indennizzati o ai crediti per i quali siano state onorate le garanzie prestate. 2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326. 2-bis. Le somme recuperate, riferite ai crediti indennizzati dalla SACE inseriti negli accordi bilaterali intergovernativi di ristrutturazione del debito, stipulati dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, affluite sino alla data di trasformazione della SACE nella SACE S.p.A. nell'apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, restano di titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro. Questi è autorizzato ad avvalersi delle disponibilità di tale conto corrente per finanziare la sottoscrizione di aumenti di capitale della SACE S.p.A. e per onorare la garanzia statale degli impegni assunti dalla SACE S.p.A., ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché per ogni altro scopo e finalità connesso con l'esercizio dell'attività della SACE S.p.A. nonché con l'attività nazionale sull'estero, anche in collaborazione o coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, nel rispetto delle esigenze di finanza pubblica. Gli stanziamenti necessari relativi agli utilizzi del conto corrente sono determinati dalla legge finanziaria e iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro. 3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326. 4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326.

Note all'articolo

  • Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto (con l'art. 6, comma 23) che la modifica al presente articolo decorre dal 1° gennaio 2004. Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 24) che i commi 2, 3 e 4 del presente articolo sono abrogati, ma continuano ad essere applicati sino alla data di approvazione dello statuto della SACE S.p.A.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;143#art-7

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