Capo I

Art. 3

Organizzazione

In vigore dal 30 giu 1999
1. L'Istituto può stipulare accordi o convenzioni con soggetti pubblici o privati al fine di agevolare i rapporti con gli utenti, limitatamente alla assistenza agli operatori, alla raccolta della documentazione ed all'espletamento delle prime fasi istruttorie. 1-bis. In particolare l'Istituto può stipulare accordi o convenzioni con le finanziarie delle regioni al fine di promuovere la fruizione di servizi alle piccole e medie imprese e agli operatori.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;143#art-3

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Organizzazione (Art. 3 Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.) — Testo vigente | Portale Normativo