Capo I
Art. 3
Organizzazione
In vigore dal 30 giu 1999
1. L'Istituto può stipulare accordi o convenzioni con soggetti pubblici o privati al fine di agevolare i rapporti con gli utenti, limitatamente alla assistenza agli operatori, alla raccolta della documentazione ed all'espletamento delle prime fasi istruttorie.
1-bis. In particolare l'Istituto può stipulare accordi o convenzioni con le finanziarie delle regioni al fine di promuovere la fruizione di servizi alle piccole e medie imprese e agli operatori.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;143#art-3