Art. 1
D e f i n i z i o n i
In vigore dal 21 dic 1996
IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 28 novembre 1980, n. 782, recante: "Nuove norme dirette a sostenere la competitività del sistema industriale, a definire procedure di spesa della Cassa per il Mezzogiorno e trasferire le competenze del comitato tecnico di cui all' della legge 12 agosto 1997, n. 675" che all', lettera a), prevede la costituzione presso il Mediocredito centrale di un fondo da utilizzare per la concessione di anticipazioni a favore dei Mediocrediti regionali per essere da questi impiegate in operazioni di finanziamento a favore di piccole e medie imprese;
Visto l', comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, recante interventi urgenti in favore dell'economia, il quale, novellando l' della predetta legge n. 782 del 1980, prevede che i rientri per capitale ed interessi del Fondo di cui a quest'ultimo articolo vengano accantonati nella misura di lire 100 miliardi annui per ciascuno degli esercizi 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997 per la costituzione di un Fondo da utilizzare per la concessione di anticipazioni alle società finanziarie per l'innnovazione e lo sviluppo iscritte nell'albo di cui all', comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché ad enti creditizi e a società finanziarie di partecipazione iscritti nell'elenco speciale di cui all' del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, da impiegare, in aggiunta alle risorse proprie, per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di piccole e medie imprese organizzate come società di capitale o come società cooperative, con sede in Italia e che con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato siano stabilite la durata, le garanzie, le modalità ed ogni altra condizione per la concessione di dette anticipazioni;
Visto il predetto , comma 2, del decreto-legge n. 149 del 1993 il quale prevede, inoltre, che, a fronte delle predette partecipazioni, sia consentito l'intervento del Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 20, della legge 12 agosto 1977, n. 675, cui viene conferita una somma pari al 10 per cento delle disponibilità annue del Fondo di cui allo stesso , comma 2;
Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" che prevede, all'articolo 107, l'istituzione di un elenco speciale per gli intermediari finanziari e abroga l' del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1991, n. 197;
Visto il proprio decreto in data 17 novembre 1993, che all' prevede che a decorrere dal 1 gennaio 1994 i soggetti iscritti nell'elenco di cui all' della legge 5 luglio 1991, n. 197, sono iscritti d'ufficio nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
Vista la legge 26 novembre 1993, n. 489, recante: "Proroga del termine di cui all', comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 918, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli istituti medesimi";
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 836161 dell'11 novembre 1996);
Visto il parere del Consiglio di Stato n. 43/96/SG espresso nell'adunanza generale del 21 marzo 1996;
A D O T T A
il seguente regolamento:
Condizioni e modalità di concessione di anticipazioni finanziarie
per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di piccole e medie imprese.
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D e f i n i z i o n i
1. Nel presente regolamento l'espressione:
a) "Legge" indica la legge 28 novembre 1980, n. 782, come novellata dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;
b) "Fondo" indica il fondo di cui all', comma 2, della legge 28 novembre 1980, n. 782, come novellato dal citato decreto-legge n. 149 del 1993;
c) "banca" indica l'ente creditizio avente sede legale in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea;
d) "finanziaria" indica la società finanziaria che svolge attività di assunzione di partecipazioni al capitale di società, iscritta nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
e) "S.F.I.S." indica la società finanziaria per l'innovazione e lo sviluppo di cui all', comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
f) "intermediario" indica uno qualsiasi dei soggetti di cui alle lettere c), d) ed e);
g) "Comitato" indica l'organismo competente a deliberare sulla concessione delle anticipazioni, istituito in forza della convenzione stipulata in data 2 marzo 1995 tra il Ministero del tesoro e il Mediocredito centrale ai sensi dell' della legge 26 novembre 1993, n. 489.
AVVERTENZA:
Il presente decreto regolamentare, concernente la materia creditizia e mobiliare, non è soggetto al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell', comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell', comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione, delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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