Art. 36
Modifica di disposizioni legislative
In vigore dal 19 ott 1999
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 156 t.u. sono aggiunti i seguenti: " 4. L'articolo 213 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è sostituito dal seguente:
''Articolo 213. - Gli oggetti non riscattati entro trenta giorni dalla scadenza del prestito sono venduti all'asta pubblica secondo le norme contenute negli articoli 529 e seguenti del codice di procedura civile, ovvero con altro procedimento proposto dall'agente e approvato dall'autorità di pubblica sicurezza.''.
5. Il comma 3 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, è sostituito dal seguente:
'' 3. Le banche e gli altri intermediari finanziari effettuano le operazioni valutarie e in cambi nel rispetto delle norme che li disciplinano.''.
6. L'articolo 58 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:
''Articolo 58 (Obbligazioni delle società cooperative). - 1. Le società cooperative emittenti obbligazioni ai sensi dell' del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono sottoposte alle disposizioni degli articoli 2411 e seguenti del codice civile e, ove ne ricorrano i presupposti, all'obbligo di certificazione secondo le modalità previste dall', comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché a quanto previsto dagli articoli 114 e 115 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in quanto compatibili con la legislazione cooperativa.''.
7. Nel comma 1 dell' della legge 26 novembre 1993, n. 489, le parole: ''sentita la Banca d'Italià' sono soppresse.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;342#art-36